mercoledì 18 luglio 2012

COLPA PENALE - COLPA CIVILE

LE NOZIONI DI COLPA PENALE E COLPA CIVILE NON COINCIDONO
NON E' LECITO SOSTARE IN CORSIA DI EMERGENZA SE NON SUSSISTE "L'EMERGENZA"
la sentenza Cass. Pen. SEZ.IV, 13 marzo – 18 maggio 2012, n. 19170
la sentenza Corte di Appello di Torino, n.1800/11 - 14/12/2011 - 20/01/12
La Corte di Cassazione ha recentemente ritenuto insussistente la responsabilità penale per il reato di omicidio colposo di un automobilista che si era appisolato sulla corsia di emergenza, per far fronte ad un “colpo di sonno”, creando ostacolo ad altro automobilista che, a causa dello scoppio di un pneumatico, aveva invaso la corsia di emergenza stessa.
Secondo i giudici della Suprema Corte, il colpo di sonno è equiparabile ad un malessere, il che giustifica la sosta in corsia di emergenza ai sensi dell’art. 157 C.D.S. 
Dice la sentenza . Correttamente il GUP ha inquadrato la stanchezza (riferibile nel caso di specie, all'evidenza, in  quella situazione che precede il pericoloso c.d. "colpo di sonno") nel concetto di "malessere" che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza ai sensi dell'art. 157 C.d.S., comma 1, lett. d). Invero, il termine "malessere" non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall'art. 88 c.p. o nell'ipotesi di caso fortuito di cui all'art. 45 c.p., bensì nel lato concetto di disagio e finanche di incoercibile necessità fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione, e quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi la stanchezza ed il torpore che sono segni premonitori di un colpo di sonno ed impongono al soggetto, per concrete esigenze di tutela per sé e per gli atri utenti della strada, di interrompere la guida”
Invero la Cassazione Penale, Sez IV, si era già pronunciata in un caso analogo, con la sentenza n.7679/2010.
Con la citata decisione i Giudici di p.zza Cavour hanno stabilito che anche lo stimolo alla minzione, se impellente, costituisce valido motivo per l’arresto e la sosta temporanea in corsia di emergenza, ai fini di svuotare la vescica. Il Collegio infatti ha ritenuto pericolosa per l’incolumità altrui, la guida disturbata dal forte desiderio di orinare.
E’ bene precisare che le decisioni richiamate attengono esclusivamente alla responsabilità penale.
Nel nostro diritto, infatti, la nozione di colpa penale e colpa civile non coincidono.
In sede civile l’azione deve essere condotta sulla base e sui presupposti di cui all’art. 2054 C.C., ovvero sulle presunzioni, mentre in sede penale la colpa va ricercata nell’elemento soggettivo del reato.
Cosicché se il giudice penale non ritiene di dover procedere alla condanna, comunque, in sede civile, è consentita l’azione risarcitoria di cui all’art. 2054 C.C., stante il perdurare a carico del danneggiante dell’onere di fornire la prova che lo liberi dalla presunzione di colpa stabilita dalla legge, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Ne consegue che non è precluso al giudice civile di valutare gli stessi fatti precedentemente valutati in sede penale ai fini dell’accertamento della responsabilità civile.

Infatti: “In materia di circolazione stradale, le nozioni di colpa penale e colpa civile non coincidono, in quanto il comma 1 dell'art. 2054 c.c. onera il conducente del veicolo senza guida di rotaie della prova positiva di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, nel giudizio civile non rileva, di per sé sola, la prova negativa di elementi di responsabilità acquisita in sede penale”. Cassazione civile, sez. III, 22/02/1996, n. 1375
Recentemente, e relativamente ad un caso patrocinato dal nostro studio, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale, che aveva condannato il conducente del veicolo arrestatosi sulla corsia di emergenza per orinare; la condanna era stata pronunciata in concorso di colpa con il conducente del veicolo che aveva invaso la corsia di emergenza provocando un sinistro dalle gravissime conseguenze.
La Corte, come già il giudice di prime cure, pone la sua attenzione al combinato disposto degli artt. 157, comma lett. D, 158 e 176 comma 1 lett. C, in ordine al concetto ed alla liceità della sosta.
Si legge in sentenza:
“ L’art.158 CdS enumera una serie di ipotesi di divieto di fermata e sosta dei veicoli, senza peraltro menzionare le strade extraurbane a percorrenza veloce, ma il fatto che in tale norma non sia inserito un espresso divieto a fermare i veicoli nella corsia di emergenza di tangenziali e autostrade, al di là di situazioni di emergenza di cui all’art. 157, comma 1, lett.D, non esclude l’illiceità di tale condotta, alla stregua del combinato disposto di tal disposizione di legge e dell’art. 176 CdS che prescrive invece i comportamenti da tenere durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali."
"L’art. 176, comma 1, lett.C vieta infatti di circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi e riprendere l marcia: l’uso del verbo arrestarsi implica il chiaro riferimento alla precedente nozione di “arresto”, implicitamente escludendo la liceità di una sosta ai di fuori dei casi di “emergenza” ………Ne consegue che intanto sia legittimo sostare sulla corsia di sosta di emergenza in quanto si versi in una situazione di “emergenza”
“Come bene evidenziato dal primo giudice, il normale bisogno di urinare, non può essere, in primo luogo, equiparato a malessere fisico, in quanto è senz’altro , per tutti, un’esigenza di carattere fisiologico e non patologico, fatta eccezione per i soggetta etti da specifiche malattie, ……..Trattasi in secondo luogo di uno stimolo che un adulto può facilmente controllare, per lo meno fino ad una piazzuola o ad un’area di servizio…… "
“Per quanto in astratto condivisibile, non pare infine estensibile ed adottabile tout court al presente giudizio la massima della sentenza della Cassazione Penale invocata dall’appellante ….."
In conclusione , sotto il profilo civilistico, è da considerarsi imprudente ed illecito il comportamento di chi si fermi sulla corsia di emergenza senza esservi costretto da un malore o da un guasto al suo mezzo.
Del resto, una persona dotata di comune esperienza e di buon senso, non può non avvertire una sensazione di pericolo nell’essere fermo in corsia di emergenza di un’autostrada.

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