La Corte Costituzionale
boccia il nostro legislatore dichiarando incostituzionale la Legge 26/06/2011
n.10 che, in materia di anatocismo bancario, con una sorta di vero e proprio
bliz, aveva reso praticamente impossibile richiedere agli istituti bancari la restituzione
delle somme da questi ultimi illegittimamente incassate a titolo di interessi
sugli interessi.
Infatti la recente norma, ora inapplicabile perchè
incostituzionale, sanciva che il diritto del correntista per la richiesta
restitutoria si prescriveva decorsi dieci anni dall'annotazione degli interessi
passivi sull'estratto conto, anzichè dieci anni dalla chiusura del rapporto
contrattuale (conto corrente, la norma aveva valore retroattivo pertanto era
applivcabile a tutti i contenziosi in corso.
Cosi ha motivato ma consulta:
" Anzi, l’efficacia retroattiva della deroga
rende asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente perché,
retrodatando il decorso del termine di prescrizione, finisce per ridurre
irragionevolmente l’arco temporale disponibile per l’esercizio dei diritti
nascenti dal rapporto stesso, in particolare pregiudicando la posizione
giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all’entrata in
vigore della norma denunziata, abbiano avviato azioni dirette a ripetere somme
ai medesimi illegittimamente addebitate........................La Corte europea
dei diritti dell’uomo ha più volte affermato che se, in linea di principio,
nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove
disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore,
il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo
sanciti dall’art. 6 della Convenzione ostano, salvo che per imperative ragioni
di interesse generale, all’ingerenza del potere legislativo
nell’amministrazione della giustizia,"
"Nel caso in esame, come si evince dalle
considerazioni dianzi svolte, non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi
imperativi d’interesse generale, idonei a giustificare l’effetto retroattivo.
Ne segue che risulta violato anche il parametro costituito dall’art. 117, primo
comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea, come
interpretato dalla Corte di Strasburgo."
" Pertanto, deve essere dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 (comma introdotto
dalla legge di conversione). La declaratoria di illegittimità comprende anche
il secondo periodo della norma («In ogni caso non si fa luogo alla restituzione
di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto»), trattandosi di disposizione strettamente
connessa al primo periodo, del quale, dunque, segue la sorte."
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