lunedì 9 luglio 2012

ANATOCISMO incostituzionale la Legge salvabanche

ANATOCISMO: Incostituzionale la Legge "Salva banche" Corte Costituzionale , sentenza 05.04.2012 n° 78
La Corte Costituzionale boccia il nostro legislatore dichiarando incostituzionale la Legge 26/06/2011 n.10 che, in materia di anatocismo bancario, con una sorta di vero e proprio bliz, aveva reso praticamente impossibile richiedere agli istituti bancari la restituzione delle somme da questi ultimi illegittimamente incassate a titolo di interessi sugli interessi.
Infatti la recente norma, ora inapplicabile perchè incostituzionale, sanciva che il diritto del correntista per la richiesta restitutoria si prescriveva decorsi dieci anni dall'annotazione degli interessi passivi sull'estratto conto, anzichè dieci anni dalla chiusura del rapporto contrattuale (conto corrente, la norma aveva valore retroattivo pertanto era applivcabile a tutti i contenziosi in corso.
Cosi ha motivato ma consulta:
" Anzi, l’efficacia retroattiva della deroga rende asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente perché, retrodatando il decorso del termine di prescrizione, finisce per ridurre irragionevolmente l’arco temporale disponibile per l’esercizio dei diritti nascenti dal rapporto stesso, in particolare pregiudicando la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all’entrata in vigore della norma denunziata, abbiano avviato azioni dirette a ripetere somme ai medesimi illegittimamente addebitate........................La Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte affermato che se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall’art. 6 della Convenzione ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia,"
"Nel caso in esame, come si evince dalle considerazioni dianzi svolte, non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi d’interesse generale, idonei a giustificare l’effetto retroattivo. Ne segue che risulta violato anche il parametro costituito dall’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo."
" Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 (comma introdotto dalla legge di conversione). La declaratoria di illegittimità comprende anche il secondo periodo della norma («In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»), trattandosi di disposizione strettamente connessa al primo periodo, del quale, dunque, segue la sorte." 

Nessun commento:

Posta un commento