lunedì 9 luglio 2012

DANNI DA INSIDIA STRADALE

RESPONSABILITA' DELLA PUBBLICA AMM. PER DANNI DA INSIDIA STRADALE (es. buche sul manto stradale) Cassazione civile , sez. III, sentenza 08.05.2012 n° 6903
Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha nuovamente chiarito la propria impostazione di diritto (con riferimento all'art. 2051 C.C., ovvero alla responsabilità del custode) in ordine alla responsabilità delle P.A. , per i danni patiti dagli utenti della strada.
Suprema Corte ha specificato che i comuni sono responsabili ogni qual volta il controllo sulle strade è reso possibile da circostanze oggettive (come ad esempio la collocazione della strada nel centro abitato); non solo, la P.A. è responsabile ogni qual volta ha compiuto un'attività tale da rendere pericolosa la strada, come nel caso di cantieri incustoditi o mal segnalati.
" Ed infatti questa Corte (Cass. 16770 del 2006, 9546 del 2010) ha affermato che in riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare la custodia va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, sì che soltanto l'oggettiva impossibilità della custodia, intesa come potere di fatto sulla cosa, esclude l’applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., che peraltro non sussiste quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia - come nel caso del demanio stradale comunale all'interno della perimetrazione del centro abitato o quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima, con conseguente obbligo della stessa di osservare le specifiche disposizioni normative disciplinanti detta attività nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, ed il principio generale del "neminem laedere", essendo altrimenti responsabile per i danni derivati a terzi (Cass. 2566 del 2007, 2362 del 2011)."
Quanto all'eventuale concorso di colpa del danneggiato questo andrà apprezzato dal giudice che dovrà comunque tenere conto "dell'affidamento che l'utente ripone nel ritenere esigibile da parte della P.A., custode del bene, una determinata condotta con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo (Cass. 5308/2007, cit.)".     
In buona sostanza il giudice deve ritenere che l'utente della strada, automobilista o pedone, ripone fiducia sulla circostanza che la strada (a seconda della sua tipologia) non presenti improvvise insidie (ad esempio buche o avvallamenti)


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