mercoledì 7 novembre 2012

LA MEDIACONCILIAZIONE E' INCOSTITUZIONALE


La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionele il Dlgs. 28/2010 nella parte in cui prevede l’obbligatorietà dell’esperimento della procedura di conciliazione, quale condizione di procedibilità dell’azionone giudiziaria.La Corte ha rilevato che il Governo ha promulgato la norma eccedendo la delega ricevuta dal Parlamento. Tale motivo è assorbente e di per sè è sufficiente alla pronuncia di incostituzionalità. La Consulta pertanto non ha esaminato gli altri motivi e le altre censure mosse dall’ OUA (Organismo Unitario dell’Avocatura) e da molti ordini locali di avvocati.Invero l’obbligatorietà della mediaconciliazione appare illegittima comunque, in quanto contrastante con il diritto costituzionale italiano e dell’Unione Europea, in ordine al accesso, da parte del cittadino, all’ autorità giudiziaria. Sul punto, pendendo anche giudizio davanti alla Corte di Giustizia Europea, si è già pronunciata la commissione della Corte stessa, rilevando il contrasto con della norma italiana con il diritto comunitario dell’ UE. Due sono i gli aspetti di illegittimità evidenziati dalla Commissione: la circostanza che la mediazione sia onerosa per il cittadino e che siano previste sanzioni in caso di mancata accettazione delle proposte formulate dal mediatore .Sembra allora che i dubbi di incostituzionalità espressi dagli avvocati non dipendano da interessi di classe o da spirito corporativo, ma piuttosto che siano stati avanzati, legittimamente e nell’interesse dei cittadini.

Avv.Luigi Riccio

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