La Corte costituzionale ha dichiarato
incostituzionele il Dlgs. 28/2010 nella parte in cui prevede l’obbligatorietà
dell’esperimento della procedura di conciliazione, quale condizione di procedibilità
dell’azionone giudiziaria.La Corte ha rilevato che il Governo ha promulgato la
norma eccedendo la delega ricevuta dal Parlamento. Tale motivo è assorbente e
di per sè è sufficiente alla pronuncia di incostituzionalità. La Consulta
pertanto non ha esaminato gli altri motivi e le altre censure mosse dall’ OUA
(Organismo Unitario dell’Avocatura) e da molti ordini locali di avvocati.Invero l’obbligatorietà della mediaconciliazione
appare illegittima comunque, in quanto contrastante con il diritto costituzionale
italiano e dell’Unione Europea, in ordine al accesso, da parte del cittadino,
all’ autorità giudiziaria. Sul punto, pendendo anche giudizio davanti alla Corte
di Giustizia Europea, si è già pronunciata la commissione della Corte stessa,
rilevando il contrasto con della norma italiana con il diritto comunitario
dell’ UE. Due sono i gli aspetti di illegittimità evidenziati
dalla Commissione: la circostanza che la mediazione sia onerosa per il
cittadino e che siano previste sanzioni in caso di mancata accettazione delle
proposte formulate dal mediatore .Sembra allora che i dubbi di incostituzionalità
espressi dagli avvocati non dipendano da interessi di classe o da spirito
corporativo, ma piuttosto che siano stati avanzati, legittimamente e nell’interesse
dei cittadini.
Avv.Luigi Riccio
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