ANCORA UNA LEGGE IN ODORE DI INCOSTITUZIONALITA' ED IN CONTRASTO
CON LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO
Si tratta della Legge 27/2012 che ha novellato l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni al fine di rendere più difficoltoso il risarcimento dei danni conseguenti a lesioni di lieve entità, ovvero per l'80% dei danni da distrazione del rachide cervicale (colpo di frusta).
In buona sostanza le compagnie di assicurazione hanno ottenuto dal nostro maldestro legislatore una norma apparentemente finalizzata a contrastare le truffe, ma in realtà utilizzata dalle compagnie stesse al fine di non risarcire i danneggiati.
Al terzo comma dell'art.139 CdA sono state, infatti, aggiunte le seguenti norme:
Comma 3 ter: “In ogni caso le lesioni di lieve
entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale
obbiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico
permanente”.
- Comma 3 quater: Il danno alla persona per lesioni di
lieve entità di cui all’art. 139 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7/09/2005 n.209, è risarcito solo a seguito di riscontro
medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata
l’esistenza della lesione”.
Le norme si presentano subito contraddittorie; il comma 3 ter asserisce che non vengono risarcite le lesioni prive di accertamento strumentale, per il comma quater è sufficiente la risultanza visiva (clinica) in alternativa a quella strumentale (radiografie-risonanze-ecografia ecc.).
Nella prassi a decorrere da luglio, gli ispettorati di liquidazione danni hanno avuto disposizione dalle proprie direzioni di contestare sempre la carenza dell'accertamento "strumentale" delle lesioni. Non solo, le compagnie intendono (a quanto pare con il benestare dell'ISVAP) applicare RETROATTIVAMENTE la Legge 27/2012, con ciò commettendo una palese "aberratio iuris".
La situazione non è accettabili per uno stato di diritto quale l'italia che deve mirare alla salvaguardia dei diritti dei propri cittadini.
Poichè si verificherà un notevole aumento del contenzioso, spetterà ai giudici farsi carico della corretta interpretazione dell'art. 139 CdA, così come novellato.
A nostro avviso, e questa è l'impostazione che diamo ai nostri atti, il giudice dovrebbe disapplicare il comma tre ter in quanto contrastante con agli artt. 2 e
8, nonché con l’art.1 Prot. n.1 della Convenzione Europea per i diritti dell'uomo.
Infatti gli atti
comunitari prevalgono su quelli degli Stati membri, sia per quelli preesistenti
all'approvazione della norma comunitaria che per quelli emanati
successivamente: si tratta quindi di una priorità ontologica, non temporale.
Nel caso in
esame, a nostro avviso, il giudicante, chiamato a decidere in base alle contrastanti norme contenute nell’art. 139
CdA, potrà non applicare il comma ter in quanto lo stesso, oltre ad essere in
contrasto con il successivo comma quater, contrasta con i principi contenuti nella Convenzione
per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo ed applicati dalla Corte dei Diritti
Umani, non essendo necessario investire la Corte Costituzionale della questione
di legittimità costituzionale della disposizione interna in esame.
Solo il comma
quater, potrebbe infatti risultare in linea con i dettami del diritto europeo per
la tutela dell’uomo, in quanto si limita ad affermare che le lesioni permanenti
devono essere accertate dal medico legale secondo i dettami della scienza
medica, clinici, visivi, strumentali che siano.
Il contrasto
insanabile della citata legge italiana con le norme contenute nella Convenzione
per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, risulta evidente con riferimento
agli artt. 2 e 8, nonché con l’art.1
Prot. n.1.
La tutela
della integrità psico-fisica e quella alla attività privata e familiare
trovano, infatti, fondamento negli artt. 2 e 8 del testo della Convenzione; non
vi è dubbio, infatti, che la lesione
derivante da sinistro stradale, comportante un danno biologico, si riverberi
sulla integrità psicofisica e quindi anche sulla attività familiare e sulla
vita privata. Analogamente,
la negazione del risarcimento, una volta accertato il danno (sia pure non
strumentalmente) costituisce lesione al “bene” del soggetto leso, nella larga
eccezione elaborata dalla Corte di
Strasburgo con riferimento al concetto di proprietà previsto dall’art. 1
del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei
Diritti dell’Uomo.
La
giurisprudenza della Corte di Giustizia ha infatti prospettato una visione
ampia del concetto “bene”, si veda ad esempio la giurisprudenza riguardante il
diritto alla “pensione” . Il diritto al
risarcimento, inteso come bene di natura economica, di natura remunerativa e
consolatoria rispetto alla provocata
menomazione della salute, non può essere considerato differentemente.
A prescindere dalle suestese osservazioni e relativamente al diritto interno italiano, l’art. 139, comma 3, ter e quater
CdA, risulta essere in palese contrasto
con i dettami della costituzione, qualora venisse interpretato nel senso di
porre un limite al risarcimento del danno da lesioni permanenti accertate clinicamente e visivamente e non
strumentalmente.
La questione di legittimità, ancor
prima della novella di cui si ragiona, è stata sollevata dal Tribunale di
Tivoli, in ordine alla formulazione del 139 CdA, con ordinanza del 21 marzo
2012.
Se già la formulazione del 139, nella
parte in cui limita la discrezionalità del giudice nel liquidare il danno non
patrimoniale, ha creato forti dubbi di costituzionalità, ancor più la recente
normativa appare in contrasto con i dettami della Carta.
Non vi è, infatti, chi non veda che
limitare la risarcibilità dei danni
fisici, qualora gli stessi si verifichino in occasione della circolazione di
veicoli a motore, non è altro che un cadeau alle compagnie di assicurazioni,
che mal si attaglia con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza sui quali
devono fondarsi le leggi, a pena di incostituzionalità.
Può ritenersi ragionevole che un
pedone che cada a causa di una buca del manto stradale, o sia investito da una bicicletta, possa essere
risarcito senza problemi o limitazioni, a differenza di quello investito da
un’auto ?
In termini simili, ovvero sui medesimi
dubbi, è stata motivata l’ordinanza di remissione del Tribunale di Tivoli .
La norma citata dunque appare dunque formulata in violazione dei dettami della Carta Costituzionale e precisamente:
- dell’art 2 Cost. in quanto le norme oggetto di censura compromettono i diritti inviolabili dei cittadini, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (famiglia);
- dell’art. 32 Cost. in quanto il diritto alla salute va salvaguardato anche attraverso norme che ne garantiscano la tutela riparatoria, quali quelle relative al risarcimento del danno non patrimoniale.
Quanto al principio di ragionevolezza, al quale occorre sempre far riferimento quando si intende vagliare la tenuta di una norma rispetto all’art. 3 Cost., va rilevato che la funzione che si attribuisce a detta norma è tanto quella di assicurare identico trattamento a situazioni identiche, quanto, parallelamente, quella di giustificare differenze di disciplina per situazioni non comparabili.
- dell’art 2 Cost. in quanto le norme oggetto di censura compromettono i diritti inviolabili dei cittadini, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (famiglia);
- dell’art. 3 Cost, in quanto è
compito della Repubblica il rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che di fatto limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, e ciò
in quanto tutti i cittadini devono poter esercitare gli stessi diritti;
- dell’art. 24 Cost., perché di fatto
le norme in esame inibiscono il diritto di accedere avanti all’autorità
giudiziaria ai fini di provare, con ogni mezzo consentito dalle norme generali
(documenti, prove orali, perizie, presunzioni) il proprio diritto; - dell’art. 32 Cost. in quanto il diritto alla salute va salvaguardato anche attraverso norme che ne garantiscano la tutela riparatoria, quali quelle relative al risarcimento del danno non patrimoniale.
Quanto al principio di ragionevolezza, al quale occorre sempre far riferimento quando si intende vagliare la tenuta di una norma rispetto all’art. 3 Cost., va rilevato che la funzione che si attribuisce a detta norma è tanto quella di assicurare identico trattamento a situazioni identiche, quanto, parallelamente, quella di giustificare differenze di disciplina per situazioni non comparabili.
Ci sembra pacifico che
la circostanza che il danno da lesione
di modesta entità debba essere risarcito dall’assicuratore, non giustifica
affatto un diverso trattamento rispetto ai principi generali applicabili per
tutti gli altri casi.
Ciò soprattutto se si tiene conto che
la volontà del legislatore è stata quella di limitare le truffe assicurative.
In punto non vi è dubbio che la tutela
degli enti assicurativi può e deve essere attuata attraverso diverse norme (in
parte già esistenti) volte a punire i reati di truffa, senza penalizzare i
cittadini attraverso un sistema depauperativo quanto ai diritti.
E’ un po’ come se , per evitare il
proliferare delle violenze sessuali, la legge, anziché adottare misure
protettive per i cittadini, ne limitasse
la libertà, imponendo alle donne di uscire di casa solo accompagnate da un
parente maschio, come in certi paesi dell’Islam.
Sarà quindi, anche nel caso in questione, compito degli avvocati quello di adoperarsi in sede giudiziaria al fine di far prevalere i diritti della persona e dei cittadini; come pure sarà compito dei giudici quello di applicare la Legge al fine del conseguimento della "giustizia sostanziale", il cui conseguimento è sempre più messso a rischio dalla nostra classe politica sempre attenta alle esigenze delle vere lobbies.
Sarà quindi, anche nel caso in questione, compito degli avvocati quello di adoperarsi in sede giudiziaria al fine di far prevalere i diritti della persona e dei cittadini; come pure sarà compito dei giudici quello di applicare la Legge al fine del conseguimento della "giustizia sostanziale", il cui conseguimento è sempre più messso a rischio dalla nostra classe politica sempre attenta alle esigenze delle vere lobbies.
avv. Luigi Riccio
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