lunedì 17 settembre 2012

ANCORA SULLA LESIONE DA "COLPO DI FRUSTA"

In ordine alla incostituzionalità delle norme contenute nell'art.139 CdA, così come novellato recentemente, ho già avuto modo di esprimermi.
Tuttavia   non va trascurato un altro aspetto della questione che vede contrapposti da un lato gli interessi delle compagnie di assicurazione, dall'altro le legittime aspettative di diritto dei cittadini.
Come già accennato nel precedente post, gli assicuratori intendono applicare retroattivamente la Legge  27/2012 entrata in vigore il 25 marzo 2012, nel tentativo di sottrarsi al  risarcimento dei danni da lesioni di lieve entità (prevalentemete colpi di frusta) occorsi al danneggiato prima dell'entrata in vigore della norma in questione.
L'operazione, che ha avuto il benestare dell'ISVAP, in parte riuscirà perchè molti danneggiati per non intentare causa alla compagnia di assicurazioni, rinuncerà ai suoi diritti.
Il comportamento degli assicuratori ricalca quello già dagli stessi messo in essere relativamente alla questione del risarcimento del danno morale conseguente a lievi lesioni personali.    
Praticamente la questione si pone in questi termini.
I medici legali delle compagnie di assicurazione su istruzione delle società assicuratrici, non riconoscono il danno biologico permanente ai danneggiati che hanno subito lesioni da incidente stradale in un periodo antecedente all'entrata in vigore della Legge 27/2012.
Ciò avviene principalmente per il fatto che i danneggiati, che al tempo del sinistro non sapevano di dover "documentare strumentalmente la lesione", sono evidentemente  sprovvisti della idonea documentzione (radiografie-risonanze ecc.).
Non vi è chi non veda che la metodologia applicata è palesemente ingiusta.
Dal punto di vista del diritto è indubbiamente illegittima.
Infatti, come è a tutti noto, vige in dirtto il principio della irretroattività delle norme, ovvero il principio secondo cui la legge nuova non si può applicare che per giudicare i fatti accaduti  a decorrere dalla sua entrata in vigore.
In materia si può fare riferimento ai seguenti principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza: 
 
a)   Principio della non retroattività delle norme  
      Secondo questo principio generale che trova il suo fondamento nell’art. 11, comma 1 delle disp. prel. del C.C.  “la legge non dispone che per l’avvenire, non ha effetto retroattivo”.
Si tratta di un principio mutuato dal diritto romano ed  assimilato nel nostro ordinamento per esigenze di certezza del diritto.
Ancora l’art. 14 delle disp.prel. C.C. sancisce che :”le leggi …… che fanno eccezione a regole generali…non si applicano oltre i casi ed i tempi in essi considerati.”
Peraltro, il principio della non retroattività vige anche nel caso in cui la nuova norma abroghi la precedente; infatti solo la pronuncia di “incostituzionalità” di una norma ne cancella ogni effetto, avendo, appunto, effetto ex tunc (Cass.civ. 9/09/1996 n.8186); nel caso in esame la questione verte sull’applicazione di norme nuove, con le evidenti conseguenze.
Il principio della irretroattività della legge, espresso anche dalla formula “tempus regit actum”, è stato chiarito uniformemente dalla giurisprudenza di legittimità, infatti:
“in materia civile vale il principio tempus regit actum, per cui deve essere applicata la normativa in vigore al momento in cui si sono verificati i fatti dedotti in causa “  Cass. 12/10/2006 n.21818.

b)     La teoria dei diritti quesiti
Secondo questo principio, in caso di successione di norme,  sono fatti salvi i diritti che si sono già perfezionati in vigenza della norma sostituita. Nel caso in esame è universalmente noto che il diritto al risarcimento viene ad esistere dal momento in cui si è verificato il danno, naturalmente in presenza di colpa e nesso causale.
Pertanto se al momento dell’evento lesivo la legge non prevedeva restrizioni e limitazioni per il risarcimento del danno da lesione micropermanente, al danneggiato dovrà essere riconosciuto il diritto ad essere risarcito secondo il sistema allora in vigore.

c)      La teoria della irretroattività della legge in presenza di norme sostanziali
In passato, nel caso di assenza di norme transitorie, la Cassazione ha avuto modo di affermare che le norme processuali si applicano a tutte le cause iniziate dopo la loro entrata in vigore;  mentre,  in caso di norme sostanziali, i giudici di Piazza Cavour ne hanno ribadito la irretroattività, con la conseguenza che non possono applicarsi alla casistica verificatasi prima della loro entrata in vigore, anche se l’azione giudiziaria viene esperita  dopo. 
(Cass.11/05/1989 n.2150; Cass. 6/06/87 n.4956; Cass.20/02/82 n. 1084  )

d)    Il principio costituzionale  della tutela dell’affidamento dei cittadini nella  certezza della legge 
      La Corte Costituzionale ha affermato che anche le leggi di interpretazione autentica, che eccezionalmente e per la loro natura meramente interpretativa, hanno effetto retroattivo, devono tenere conto dell’affidamento dei cittadini nella certezza dell’ordinamento, e pertanto nella prassi.
 
      Dagli incontrovertibili principi su esposti e dalle interpretazioni offerte dalla  copiosgiurisprudenza di legittimità, discende in modo evidente che le nuove norme sul danno biologico di lieve entità non possono in alcun modo essere applicate al caso che ci riguarda.  Pensare diversamente, significa non voler tener conto di  consolidati principi e voler piegare il diritto alle esigenze economiche di gruppi di potere.
 
Rinnovo dunque l'invito ai colleghi a resistere in difesa dei cittadini e del nostro ruolo.
 
 
Avv. Luigi Riccio

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